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Vigilanza

Autorità di vigilanza

L'attività di vigilanza si fonda principalmente sulla giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'articolo 84 capoverso 2 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), che recita: «L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione». Può rivolgersi a un'autorità di vigilanza chi intende istituire una fondazione, chi ha domande in merito all'attività di una fondazione o chi intende presentare una denuncia.

L'autorità federale di vigilanza ha inoltre la competenza di giudicare e decidere su istanze o denunce formali presentate da terzi, che vertono sulla legittimità delle attività della fondazione o dei decisioni del consiglio di fondazione. Il diritto mette a disposizione dell'autorità federale di vigilanza un ampio ventaglio di provvedimenti, che possono essere ordinati d'ufficio o su richiesta motivata di terzi. I provvedimenti, imposti in base al principio della proporzionalità, sono l'ammonimento, la prescrizione, le misure sostitutive, la revoca di determinati organi della fondazione e, nel caso più grave, lo scioglimento della fondazione

L'autorità di vigilanza non ha competenze di polizia: eventuali perquisizioni domiciliari, confische e simili possono essere condotte unicamente dalle autorità incaricate del perseguimento penale.

L'AVF svolge principalmente i compiti seguenti:

  • esame preliminare (facoltativo) dei progetti di fondazione;
  • esame dell'assoggettamento delle fondazioni alla vigilanza;
  • verifica annuale dei rendiconti;
  • approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e di eventuali regolamenti;
  • approvazione delle soppressioni di fondazioni, fusioni e trasferimenti di patrimonio;
  • esonero dall'obbligo di revisione;
  • consulenza ai fondatori e agli organi delle fondazioni.

Statistica

Il numero di fondazioni da noi supervisionate è cresciuto costantemente dal 1995.

Repertorio delle fondazioni

Come previsto dalla legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras; RS 152.3), dal 1° luglio 2006 tutte le fondazioni di tipo «classico» sottoposte alla vigilanza federale figurano nel repertorio elettronico delle fondazioni.