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Basi legali

Qui troverete le basi legali più importanti per l'autorità federale di vigilanza delle fondazioni AVF:

Diritto in materia di sorveglianza dei revisori CC e ORC

Come sinora, le fondazioni sottostanno all'obbligo di designare un ufficio di revisione (art. 83a vecchio CC e art. 83b cpv. 1 nuovo CC) che deve essere iscritto nel registro di commercio (art. 102 lett. h vecchia ORC e art. 95 lett. m nuova ORC). D'ora in poi, le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito delle società anonime si applicano anche alla revisione dei conti delle fondazioni (art. 83b cpv. 3 nuovo CC in combinato disposto con l'art. 727 segg. nuovo CO). La tipologia di revisione (ordinaria o limitata) tiene quindi conto delle disposizioni del diritto della società anonima.

Emolumenti

Conformemente alla ordinanza del 1° novembre 2023 sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni, chiunque richieda una prestazione all'autorità federale di vigilanza deve pagare un emolumento. Si applicano gli emolumenti (franchi svizzeri) secondo l'ordinanza: OEm-AVF.

Altri siti web

Ordinanzaconcernente l’ufficio di revisione delle fondazioni