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MediaPubblicato il 13 maggio 2025

Nuovo promemoria sui requisiti posti alle autorità interne di vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche

Dal 1° gennaio 2016, anche le fondazioni ecclesiastiche devono essere iscritte nel registro di commercio. A determinate condizioni sono tuttavia esentate dalla vigilanza statale e dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Un criterio fondamentale è, tra l’altro, la qualità della vigilanza ecclesiastica interna.

Se la vigilanza interna sulle fondazioni ecclesiastiche è insufficiente, l’AVF è spesso chiamata ad assumere tale compito. Per questo motivo ha elaborato un promemoria in cui precisa i requisiti che la vigilanza ecclesiastica interna deve soddisfare. Determinanti sono due criteri principali: la fondazione deve perseguire un chiaro fine ecclesiastico, ad esempio svolgere attività pastorali o religioso-caritative, e avere un vincolo stretto con una comunità religiosa. Quest’ultima deve poter esercitare la vigilanza effettiva in modo oggettivo, indipendente e permanente.

L’AVF raccomanda l’istituzione di un organo di vigilanza ecclesiastico interno senza doppio mandato e con chiare regole in materia di incompatibilità. Senza tale organo o se non ne è garantita l’indipendenza, la vigilanza è esercitata da un’autorità statale.

Promemoria sulle fondazioni ecclesiastiche